Art. 1 - Le regole del presente Codice deontologico costituiscono indicazioni di comportamento in attesa del riconoscimento legislativo della professione di Counselor e dell'approvazione di un codice deontologico vincolante per gli iscritti all'apposito Albo.
Fino a quel momento, le regole contenute nel presente Codice deontologico sono vincolanti per gli iscritti all'Albo privato dei Counselor della salute professionisti e per tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle regole qui illustrate.
Art. 2 - Il Counselor in Psicologia della Salute (di qui in poi solo Counselor o consulente) è un consulente professionale in relazione d'aiuto, il cui oggetto è l'analisi dello stile di vita della persona, e il cui compito consiste nel chiarire e aiutare a comprendere gli aspetti problematici della vita del cliente, in modo da aiutarlo a rendersi consapevole delle caratteristiche uniche della sua personalità e del significato della sua vita secondo la visione psicobiologica di essa.
Spetta al Counselor aiutare il cliente a sviluppare le sue risorse positive, in modo da metterlo nelle condizioni di effettuare scelte ed adottare comportamenti virtuosi e razionali rivolti al mantenimento e al miglioramento della qualità della vita in senso adattivo.
Art. 3 - Il Counselor considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei suoi clienti e del prossimo secondo la visione biopsicosociale della salute.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, acquisendo la capacità di distinguere tra situazioni che richiedono il ricorso alla razionalità, e quelle in cui è possibile, o utile per il miglioramento della qualità dell vita, lasciare spazio alla sfera emozionale, affettiva e dei sentimenti.
Il Counselor è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, anche se non direttamente, e solo attraverso un rapporto di consulenza; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e dei clienti destinatari della sua prestazione professionale.
Il Counselor deve prestare la massima attenzione per far sì che la sua attività di consulenza, e quindi informativa e non prescrittiva, non crei in alcun modo una qualsiasi forma di dipendenza o condizionamento diretto sulle scelte di vita del cliente.
Il Counselor è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Art. 4 - Nell'esercizio della professione, il Counselor rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Il Counselor si ispira, nell'esercizio delle sue attività e nella propria visione della vita, a principi psicobiologici, e utilizza metodi e tecniche autonome di tipo psicobiologico, non di competenza psicologica o medica, salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui il counselor opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di consulenza non coincidano, il Counselor tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Art. 5 - Il Counselor è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi in tutte le discipline che si occupano, a diverso titolo, di salute e qualità della vita.
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Il Counselor impiega metodologie della quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate.
Quando gli strumenti di analisi e di consulenza nella cura della persona che egli utilizza nella relazione di consulenza non abbiano il conforto della conferma di studi scientifici, egli è tenuto a renderlo noto al cliente, specificando quali siano le affermazioni supportate da evidenze scientifiche rispetto a quelle frutto della propria elaborazione e interpretazione personale.
Art. 6 - Il Counselor accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, rifiuta di fornire la sua consulenza.
Il Counselor salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicobiologici di counseling e di intervento, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Art. 7 - Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il counselor valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui si basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Il Counselor, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Art. 8 - Il Counselor contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli del presente codice, e segnala alla Federazione dei Counselor della salute professionisti i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Art. 9 - Nella sua attività di ricerca il counselor è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.
Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il counselor ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.
Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Art. 10 - Nello svolgimento della sua attività professionale, il Counselor, consapevole della necessità di non invadere il campo di competenza di altre categorie professionali, non prescrive mai rimedi, strumenti di cura, né fornisce consigli e suggerimenti solo perché legati alle proprie convinzioni, ma illustre sempre le diverse opzioni a disposizione del cliente, i pro e i contro di ogni scelta, i limiti e le possibili conseguenze, positive e negative, di ogni opzione, esprimendo un proprio parere argomentato e motivato sulla base di documentabili evidenze provenienti dalla letteratura scientifica, ma prestando attenzione a che la scelta definitiva sia frutto della determinazione consapevole e libera del cliente.
Art. 11 - Il Counselor è strettamente tenuto al segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Art. 12 - Il Counselor si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Counselor può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Art. 13 - Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, il counselor limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psisofisica del soggetto e/o di terzi.
Art. 14 - Il Counselor, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
E' tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Art. 15 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il counselor può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Art. 16 - Il Counselor redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Art. 17 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale.
Il Counselor deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega overo alla federazione dei Counselors professionisti.
Il Counselor che collabora alla costituzione ad all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Art. 18 - In ogni contesto professionale il counselor deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.
Il Counselor non svolge una attività di tipo clinico-terapeutico ed è a medici, psicologi ed altri professionisti abilitati in ambito sanitario che egli indirizzerà il suo cliente, quando ritenga che ciò di cui ha bisogno non si limita a una consulenza in tema di salute.
Art. 19 - Il Counselor che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è ritenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Art. 20 - Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il counselor stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interessi per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Nella sua attività didattica ed informativa di diffusione della conoscenza della salute si astiene dal proporre punti di vista privi di sufficienti argomentazioni logicamente e scientificamente fondate, illustra sempre le possibili critiche e i limiti di ogni ipotesi o teoria che propone, porta a conoscenza del pubblico le fonti e i riferimenti di quanto egli espone, evita ogni atteggiamento dogmatico, ideologico, acritico, prestando la massima attenzione a non confondere e non far confondere dati, fatti, teorie e argomentazioni legate al pensiero magico con quelle razionali e scientificamente fondate.
Art. 21 - Il Counselor, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Counselor della salute a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti e ai tirocinanti della Scuola Superiore di Counseling in Psicologia della salute.
Art. 22 - Il Counselor adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 23 - Il Counselor pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e non può essere condizionata all'esito o ai risultati dell'intervento professionali.
Art. 24 - Il Counselor, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, sino essi utenti o committenti , informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Art. 25 - Il Counselor non usa impropriamente gli strumenti di analisi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi di analisi e valutativi, il counselor è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Art. 26 - Il Counselor si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Il Counselor evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Art. 27 - Il Counselor valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto di consulenza e della relazione d'aiuto quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dal esse e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento del rapporto professionale stesso.
Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Art. 28 - Il Counselor evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di analisi, di informazione e di consulenza nell'ambito della relazione d'aiuto rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Al counselor è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Il Counselor non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Art. 29 - Il Counselor deve illustrare al cliente e valutare insieme con esso la possibilità e l'opportunità di servirsi di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale, senza mai condizionare o orientare in alcun modo le scelte del cliente, e riservando alle figure professionali competenti la valutazione di qualsiasi intervento diretto sulla sua salute.
Art. 30 - Nell'esercizio della sua professione al counselor è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Art. 31 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o ritardate sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Il Counselor che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.
Art. 32 - Quando il counselor acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.
In particolare, il Counselor è tenuto a specificare con la massima chiarezza come il suo intervento sia rivolto alla consulenza relativa alla salute e non abbia quindi alcuna finalità diagnostica o terapeutica.
Art. 33 - I rapporti fra i consulenti della salute devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Il Counselor appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Art. 34 - Il Counselor si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline che si occupano di cura della salute secondo la visione biopsicosociale e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Art. 35 - Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il counselor è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.
Art. 36 - Il Counselor si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Art. 37 - Il Counselor accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il counselor propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.
Art. 38 - Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il counselor è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Art. 39 - Il Counselor presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Art. 40 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il counselor non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dalla Fondazione.
Il messaggio deve essere formulato nei rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Silvia Onorati
Counselor in Psicologia della Salute
Consulente in Scienze della Salute
Selezionatore del personale
Professionista Scienze e Discipline del Benessere - N. 59 del Registro Nazionale Privato AssoConsulting
Consulente del Benessere con certificazione rilasciata da SISB - Sociatà Italiana Scienze del Benessere